Personal appeal to Cassation by a convicted person is inadmissible post-2017 reform requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the personal appeal filed by Attanasio Alessio inadmissible because it was lodged after the 2017 legislative reform. Although the applicant sought a review of a surveillance judge's decision regarding night-time cell access, the law now mandates that such appeals must be submitted by registered defense counsel. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation by convicted persons are inadmissible if filed personally after August 3, 2017, requiring submission by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdate-a1.43.46-e-alia-parti;__ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E CONISIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, trasmetteva alla Corte di Cassazione il reclamo proposto da Attanasio Alessio, finalizzato al riesame del provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice di sorveglianza di Udine sul diniego di tenere anche in orario notturno il pentolame, all'interno della camera di pernotto. Si tratta di istanza, tuttavia, interposta personalmente l'interessato. Essa, a prescindere dalla sua genericità, è successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, valendo come ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso EPOSt