Court dismisses personal cassation appeal by convicted person as inadmissible post-2017 reform requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's personal cassation appeal inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant, a convicted individual, attempted to file the appeal personally after the 2017 law reform, which now mandates representation by a registered defense counsel for such petitions. The court ruled that because the appeal lacked the required signature by a qualified lawyer, it violated procedural requirements and was therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal filed personally by a convicted person is inadmissible following the 2017 legislative reform, which requires such petitions to be signed by a registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, trasmetteva alla Corte di Cassazione il reclamo proposto da Attanasio Alessio, finalizzato al riesame del provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice di sorveglianza di Udine sul diniego della sostituzione di una forbicina per uso domestico con quella per cura della persona. Si tratta di istanza, tuttavia, interposta personalmente dall'interessato. Essa, a prescindere dalla sua genericità, è successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, valendo come ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An onio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso DEPOSITATA IN CANrP! • r"!!\ 2