Cassation appeal against plea bargain dismissed for alleging motivation defects outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged a plea bargain judgment by alleging defects in the court's reasoning, specifically claiming the court failed to recognize grounds for acquittal. The court ruled that such challenges are excluded when the defendant opts for the special plea bargain procedure, which implicitly waives issues regarding guilt and factual elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are limited to specific statutory grounds and cannot be based on alleged defects in the court's motivation or failure to recognize acquittal grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPERFIDO ANTONIO nato a TARANTO il 13/11/1969 avverso la sentenza del 19/06/2018 del TRIBUNALE di TARANTO3 w ti ; _. ---/. udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base alla ricostruzione dei fatti, risultante dall'annotazione di servizio, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere stensore Il