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Ordinanza — n. 6744/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints and reproducible of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon constituted mere factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued against the lower court's assessment of evidence and the application of a prior conviction, but these issues had already been thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the court ruled that such arguments are not permitted in a legality proceeding, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceeding mere factual complaints reproducible arguments inadmissible appeal procedural costs motivi di cassazione esame di merito argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS MICHELE nato a LECCE il 24/03/1988 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia con riferimento alla valutazione delle prove a carico che alla mancata applicazione (tenuto conto della distanza temporale tri i fatti) rispetto ad una precedente sentenza di condanna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 gennaio 2022 Il Consigliere e nsore DEPOS; TATA iN CA`: ( Il Pre ente :•:rriLLER!A Emilia