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Ordinanza — n. 6743/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6743/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO ANGELO LUIGI nato a FOGGIA il 13/10/1971 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla valutazione delle prove a carico ed alla sussumibilità del fatto nel delitto di cui agli artt. 56-385 cod. pen. e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti; che non aveva costituito oggetto dei motivi di appello (e, pertanto l'omesso esame non è censurabile in questa sede) l'applicazione della recidiva;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6743/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56-385 cod. pen. e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti; che non aveva costituito oggetto dei motivi di appello (e, pertanto l'omesso esame non è censurabile in questa sede) l'applicazione della recidiva;

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate probabilità di successo del ricorso esame nel merito procedure di ricorso argomentazione nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO ANGELO LUIGI nato a FOGGIA il 13/10/1971 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla valutazione delle prove a carico ed alla sussumibilità del fatto nel delitto di cui agli artt. 56-385 cod. pen. e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti; che non aveva costituito oggetto dei motivi di appello (e, pertanto l'omesso esame non è censurabile in questa sede) l'applicazione della recidiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iLi3 gennaio 2022 Il Consigliere stensore Il Pri1iente Emilia Anna G&rdado Gior o Fidelbo DEPOSITATA IN CANCE