Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal novelty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the abbreviated procedure's leniency, but the Court found these arguments to be mere factual complaints without legal novelty. Consequently, the decision was rejected because the arguments did not meet the strict requirements for admissibility in a final appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of factual complaints or abstract arguments lacking novelty and decisiveness compared to the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILINO NICOLA nato a CASTELLANA GROTTE il 15/06/1976 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse con argomentazioni astratte al confronto con la struttura motivazionale della sentenza impugnata, in particolare sulla mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato, disattesa con puntuali riferimenti in diritto alla giurisprudenza di legittimità non ricorrendo, rispetto all'audizione della persona offesa alla quale era condizionata la scelta del rito, gli elementi di novità e decisività della prova.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere tensore ' TATA Il Pre51 ente CANGn) Giorgij4 Fidelb