Ordinanza — n. 6740/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTANTONIO DOMENICO nato a BRINDISI il 20/03/1990 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di dolo che dì trattamento punitivo, già contenuto nel minimo edittale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6740/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTANTONIO DOMENICO nato a BRINDISI il 20/03/1990 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di dolo che dì trattamento punitivo, già contenuto nel minimo edittale;
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTANTONIO DOMENICO nato a BRINDISI il 20/03/1990 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di dolo che dì trattamento punitivo, già contenuto nel minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il -103 gennaio 2022 Il Pre "dente Il Consigliere estensore Gior io Fidelbo Emilia An4 Giordano p o i