Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and request for retrial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a direct comparison between his trial statements and prior investigation statements, but the court found these to be mere factual complaints. The court ruled that such arguments are not permitted in a legality proceeding and were already adequately addressed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533, comma 1, e 530, comma 2, cod. proc. pen.: In a legality proceeding, appeals consisting solely of factual complaints or requests for a direct comparison of statements are inadmissible as they constitute mere grievances rather than legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANO MASSIMILIANO nato a TAURISANO il 20/03/1975 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella proposta di rilettura, inammissibile in sede di legittimità, delle dichiarazioni rese dall'imputato e del loro confronto diretto con le dichiarazioni rese in fase di indagini da questi;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che reggono anche al confronto con il principio di cui agli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata sulla idoneità della condotta ad integrare il delitto di falsa testimonianza in relazione alla rilevanza e pertinenza delle dichiarazioni nel procedimento penale in cui l'odierno ricorrente veniva escusso come teste); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Emilia Anna Gi no Gior \io Fidelbo CfE