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Ordinanza — n. 6738/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLEVE VINCENZO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 14/03/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (si veda il riferimento ai reiterati e gravi precedenti penali) dal giudice di merito in relazione al trattamento punitivo, contenuto nel minimo edittale, e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva (che, peraltro, non è stata computata nella determinazione della pena complessiva);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLEVE VINCENZO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 14/03/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (si veda il riferimento ai reiterati e gravi precedenti penali) dal giudice di merito in relazione al trattamento punitivo, contenuto nel minimo edittale, e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva (che, peraltro, non è stata computata nella determinazione della pena complessiva);

Parole chiave

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vizi procedurali procedure di ricorso domanda di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio assenza di persecuzione declinatoria di competenza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLEVE VINCENZO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 14/03/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (si veda il riferimento ai reiterati e gravi precedenti penali) dal giudice di merito in relazione al trattamento punitivo, contenuto nel minimo edittale, e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva (che, peraltro, non è stata computata nella determinazione della pena complessiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /.3 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Emilia Anna crIio Giorg Fidelbo i n n, IN2C4ANOEBIA.2Eonn