Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6736/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and repetition of merits issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal arguments. The appellant argued against the lower court's assessment of the technical expert's opinion on the defendant's capacity to understand and will, which the appellate court had already thoroughly examined. The Supreme Court rejected these claims as redundant and not permitted in a legality proceeding, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints about factual findings or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality proceeding inadmissibility mere factual complaints repetition of merits capacity to understand technical expert opinion procedural costs censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLINO SABRINA nato a SASSARI il 06/09/1969 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica in atti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputata e, quindi, sulla non necessità, in appello, di procedere a rinnovazione dell'istruttoria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il t gennaio 2022 Il Consigliere stensore Il PreN ente Emilia Anna Gi no Giorg Fidelbo F-° O S. TATA 6N C