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Ordinanza — n. 6734/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances lacking critical comparison with first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Fedele Domenico, challenged a penalty increase for continued offenses but failed to provide specific factual criticism against the lower court's reasoning. The court rejected the arguments as mere generic complaints that merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the first-instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists of mere generic grievances without a real critical comparison with the arguments supporting the judgment of conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of critical comparison penalty increase continued offenses procedural costs Cassation admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE DOMENICO nato a BORDIGHERA il 04/09/1985 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze in punto di fatto senza alcune reale confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza;

Considerato inoltre che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha congruamente motivato la misura dell'aumento di pena inflitto a titolo di aumento per la continuazione fra il reato di resistenza e quello di lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso gennaio 2022 Il Consiglierei estensore Il Pre dente Emilia Anna iordano Giordio Fidelbo D S1TATA IN 24 :2