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Ordinanza — n. 6733/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6733/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEANO WALTER nato a BORDIGHERA il 06/01/1983 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 4), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 4), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione attenuazione della pena contribuzione alle spese di cura allegazioni insufficientemente motivate rimborso delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEANO WALTER nato a BORDIGHERA il 06/01/1983 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 4), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato 4€34—rice1 -reffte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iJ 13 gennaio 2022 Il Consiglie stensore Il Pr ente Emilia An a no íEs.-..,1 Pc, O S tiEf-