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Ordinanza — n. 6732/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6732/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6732/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO FRANCO nato a TORINO il 07/01/1960 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno valorizzato, ai fini dell'applicazione della continuazione interna, lo snodarsi della condotta illecita attraverso varie "fasi" dapprima sul luogo dell'identificazione e poi, al suo arrivo in Questura in danno di diversi agenti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6732/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO FRANCO nato a TORINO il 07/01/1960 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno valorizzato, ai fini dell'applicazione della continuazione interna, lo snodarsi della condotta illecita attraverso varie "fasi" dapprima sul luogo dell'identificazione e poi, al suo arrivo in Questura in danno di diversi agenti;

Parole chiave

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caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo corresponsabilità della vittima risarcimento per errore giudiziario grado di colpa verdetto di colpevolezza errore scusabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO FRANCO nato a TORINO il 07/01/1960 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno valorizzato, ai fini dell'applicazione della continuazione interna, lo snodarsi della condotta illecita attraverso varie "fasi" dapprima sul luogo dell'identificazione e poi, al suo arrivo in Questura in danno di diversi agenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il í3 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Prei ente Emilia Anna Gio ano Giorgio Fidelbo li t A