Criminal appeal dismissed for inadmissibility as factual re-evaluation exceeds cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the innocence of the conduct and the application of general mitigating circumstances based on seized evidence and packaging tools. The court rejected this because the lower court's factual findings on drug trafficking intent and the denial of mitigating circumstances were not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when it seeks a mere re-evaluation of facts or the application of general mitigating circumstances, as these fall outside the scope of the legality review reserved for the supreme court.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPATI FAUSTO nato a AGUGLIANO il 22/02/1953 avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla inoffensività della condotta in presenza di accertata efficacia drogante dei reperti in sequestro e di concrete modalità del fatto (presenza di attrezzi quali il bilancino di precisione, idonei al confezionamento in dosi) che fondano le argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto comprovata la destinazione anche alla cessione dello stupefacente detenuto e denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere tensore TATA Il Presfiente Emilia Anna Gi 721A Giorgi Fidelbo » 2 r. 2022 IL