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Ordinanza — n. 6727/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding sentencing and alternative measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and alternative sanctions, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly addressed and rejected by the lower court. The decision rests on the principle that appeals must provide specific, non-generic reasoning rather than simply restating the lower court's conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce the arguments already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal sentencing mitigation alternative sanctions procedural costs Cassation review repetitive arguments sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS ZIBAR nato il 22/09/1978 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato che il primo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 1 della motivazione, che attribuisce rilievo assorbente ai precedenti penali dell'imputato e alla gravità del fatto); ritenuto che anche il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione della sanzione sostitutiva, è generico, in quanto non si confronta con la ampia e completa motivazione resa sul punto (pag. 2 motivazione, che reputa ostativi i precedenti dell'imputato e la violazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, commessa appena un mese dopo l'attenuazione della misura cautelare, giustificativi della prognosi negativa formulata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere tensore Il Pr idente Anna Cris Giorgi9j Fi