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Ordinanza — n. 6726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO NICOLAS nato a MONTECCHIO EMILIA il 19/05/2000 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIAbt:23c npalle_p_arli.0 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base agli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base agli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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grave eccesso di velocità infrazione alle norme della circolazione sorpasso non consentito infrazione qualificata contrassegno stradale reato istantaneo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO NICOLAS nato a MONTECCHIO EMILIA il 19/05/2000 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIAbt:23c npalle_p_arli.0 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base agli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore Il