Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and failure to raise issues in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and the assessment of the offense's minor nature. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints rather than legal issues, and the claim regarding minor nature was not raised during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or issues not raised in the appeal are inadmissible as they lack legal relevance and constitute mere expressions of dissatisfaction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALINI SIMONA nato a ANCONA il 16/09/1975 avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, dirette a proporre una lettura alternativa del fatto; rilevato che il motivo è, comunque, generico perché meramente riproduttivo di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 3 e 4 sulla ritenuta sussistenza del reato di evasione); considerato che anche il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, non è consentito, trattandosi di motivo non dedotto in appello e, comunque, incompatibile con la valutazione espressa in sentenza sulla non trascurabile offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il P