Cassation appeal against plea bargain dismissed for alleging motivation defects outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged a plea bargain sentence by alleging defects in the court's reasoning, specifically claiming the court failed to dismiss the case based on search and seizure records. The court ruled that such arguments fall outside the limited statutory grounds for appealing plea bargains, which strictly cover issues regarding the defendant's will, legal qualification, and sentencing legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds and cannot be used to challenge the motivation of the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE ANTONIO nato a BISCEGLIE il 28/04/1963 avverso la sentenza del 07/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI/..datoavviso alle_par.4; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base al verbale di perquisizione e sequestro e delle dichiarazioni rese dall'acquirente, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Pr idente Anna C cuoio Giorgi Fidelbo DEPOSITATA IN C,AN