Ordinanza — n. 6722/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI GIANLUCA nato a ROMA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla determinazione della pena e applicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha giustificato il discostamento dalla pena minima e la sussistenza delle condizioni che legittimano, con riferimento a tutti i precedenti dell'imputato e non solo a quello più risalente, l'applicazione della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6722/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI GIANLUCA nato a ROMA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla determinazione della pena e applicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha giustificato il discostamento dalla pena minima e la sussistenza delle condizioni che legittimano, con riferimento a tutti i precedenti dell'imputato e non solo a quello più risalente, l'applicazione della recidiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI GIANLUCA nato a ROMA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla determinazione della pena e applicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha giustificato il discostamento dalla pena minima e la sussistenza delle condizioni che legittimano, con riferimento a tutti i precedenti dell'imputato e non solo a quello più risalente, l'applicazione della recidiva.
I motivi sono, dunque, volti a sollecitare alla Corte di Cassazione una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCFI_, Il Prs'k1ente Emilia Anna giordano 2 4