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Ordinanza — n. 6721/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and merely reproducing merit court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reduce the sentence due to a lack of proper reasoning regarding the punitive treatment. The court rejected this claim because the appeal was generic, merely reproducing the appellant's criticism without engaging with the specific legal arguments used by the Court of Appeal to justify the sentence based on the crime's gravity and the defendant's prior record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and merely reproduces the appellant's criticism without engaging with the specific legal arguments used by the lower court to justify the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument Court of Cassazione punitive treatment lack of reasoning modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI MOHAMED KARIM nato il 11/02/1974 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare, in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso si limita a contestare la decisione senza confrontarsi con la congrua motivazione resa sul punto, laddove la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier stensore Il Presidente Anna C cuoio Giorgiq idelbo DEPOSI TA