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Ordinanza — n. 6720/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding unauthorized re-evaluation of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the court rejected this as an attempt to force a re-evaluation of factual findings. The court ruled that appellate judges cannot reassess facts or apply discretionary mitigating circumstances when the lower court has already excluded them based on non-illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate facts or apply discretionary mitigating circumstances when the lower court has already excluded them based on non-illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances factual re-evaluation appellate jurisdiction court costs and fine motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYACHI HAMZA nato il 07/07/1987 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 2), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere e nsore Il Pr 'dente DEPOsiTATA Emilia Anna GiJrØo IN CANCEUERIA Giorgi