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Ordinanza — n. 6717/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal arguments. The appellant argued against the conviction for the crime defined in Article 368 of the Penal Code and the necessity of additional investigative steps, which the lower court had already thoroughly examined. The Supreme Court rejected these claims, ruling that such arguments do not meet the requirements for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction are inadmissible in jurisdictional proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints Article 368 penal code jurisdictional proceeding expressions of dissatisfaction motivazione inadeguata delle censure costituzionali cancellazione dall'albo avvocati legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINETTA MARCO nato a SAN SEVERO il 23/09/1946 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla configurabilità, nei fatti accertati, del delitto di cui all'art.368 cod. pen. e alla non necessità del richiesto supplemento istruttorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 13 gennaio 2022 Il Consigliere stensore Il Pr sidente EPOSI TATA Emilia Anna no IN CANCELLERIA Gi