Ordinanza — n. 6715/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELOV DIMITAR NIKOLAEV nato il 19/11/1988 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 3), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6715/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELOV DIMITAR NIKOLAEV nato il 19/11/1988 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 3), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere ensore Il P e idente Emilia Anna no DEPOSI TATA I LENA Giorgi Fidelbo I