Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6715/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6715/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELOV DIMITAR NIKOLAEV nato il 19/11/1988 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 3), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6715/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali causa legittima difetto di motivazione probabilità di successo del ricorso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELOV DIMITAR NIKOLAEV nato il 19/11/1988 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 3), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere ensore Il P e idente Emilia Anna no DEPOSI TATA I LENA Giorgi Fidelbo I