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Ordinanza — n. 6714/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of devolution of justification cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon constituted mere factual complaints rather than legal issues suitable for review. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism and apply mitigating circumstances, while also raising a defense of justification based on intoxication. The court rejected these arguments, noting that the justification cause was not properly devolved to the appellate judge and that the other points were merely reproducible criticisms already addressed by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise admissible legal issues; mere factual complaints or arguments not devolved to the appellate judge are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints justification cause devolution recidivism exclusion mitigating circumstances causa legittima allegazione motivata motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE MICHELE nato a POZZUOLI il 01/09/1965 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto: premesso, infatti, che la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. non era stata devoluta al giudice dell'impugnazione - con i motivi di appello era stato solo sollevato il tema del dolo, per asserita incompatibilità con le condizioni di ubriachezza dell'imputato - tale aspetto, sia pure astrattamente riconducibile ad una questione di qualificazione giuridica del fatto, non può essere esaminato da questa Corte involgendo una ricostruzione del fatto incompatibile con il giudizio di legittimità;

Considerato inoltre che gli ulteriori motivi, relativi alla mancata esclusione della recidiva e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il /3 gennaio 2022 Il Consiglierei tensore Il Pre idente Emilia Anna ior o Giorgi, Fidelbo I 1) O S i 1:ATA N °ANGELI ERiA 24 E