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Ordinanza — n. 6713/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as defense arguments were merely allegations not supported by the trial record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6713/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's arguments regarding an illegal sentence were deemed mere allegations lacking factual basis. Although the defendant claimed the applied penalty differed from the agreed terms, the trial record showed the defense had explicitly requested and developed the exact penalty applied during the agreement with the prosecutor. Consequently, the court ruled that the defense failed to substantiate its claim with evidence contradicting the official proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 168 c.p.p.: An appeal based on the alleged illegality of a sentence is inadmissible if the defense arguments are merely allegations that do not correspond to the content of the trial record or the specific requests made by the defense.

Parole chiave

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inadmissibility de plano allegations unsupported defense request mismatch trial record discrepancy Cassazione ordinanza ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 168 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACO GIUSEPPE nato a CASERTA il 14/11/1980 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso, astrattamente riconducibile alla pena illegale perché quella applicata non corrisponde a quella convenuta tra le parti, si rivela mera allegazione in quanto non corrispondente al contenuto del verbale nel quale, invece, alla presenza dell'imputato debitamente assistito dal difensore, è riportata la richiesta (ed il suo sviluppo) in termini perfettamente coincidenti con quelli della pena applicata in esito all'accordo con il procuratore generale;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consiglie estensore Y31::. P O l TATA Il Pre dente Emilia An IN CfC,I7 Giorg4 Fidelbo 24 F