Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the severity of a threat and the resulting sentence, arguing against the punitive treatment. The court rejected these arguments as mere expressions of dissatisfaction with the facts, noting that the first instance judge had already properly balanced mitigating circumstances against recidivism within the statutory minimum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they consist solely of mere complaints about factual findings or assertive arguments that do not raise new legal issues distinct from those already examined by the court of first instance.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANGIA FRANCESCO nato a TORINO il 18/05/1971 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla idoneità costrittiva della condotta di minaccia autolesionistica, rivolta contro l'agente medesimo, ed alla determinazione del trattamento punitivo, contestato con argomenti meramente assertivi, ma frutto di ponderato bilanciamento, sulla base della pena individuata nel minimo edittale, delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il *.3 gennaio 2022 Il Consigliere este Il Pre ente Emilia Anna Gior Giori Fidelbo DEP