Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking confrontation with lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the excessive fine increase for a satellite offense involving hashish, arguing a violation of law and lack of proper reasoning. The court rejected this because the appeal merely reproduced the lower court's criticism without engaging with the specific justification provided by the appellate judges regarding the crime's gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and merely reproduces a ground of criticism already adequately examined and dismissed by the judges of the merits without confronting the specific reasoning provided on that point.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO PIER PAOLO nato a CASTELLANA GROTTE il 08/05/1979 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare, in relazione all'eccessivo aumento applicato per la continuazione, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso si limita a contestare la decisione senza confrontarsi con la congrua motivazione resa sul punto (pag. 3), laddove la Corte di appello ha ritenuto congruo l'aumento applicato dal primo giudice in ragione della gravità del reato satellite (detenzione di 4.911 d.s.d. di hashish); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere e ensore Il Pridente Anna Crisc lo Giorgio Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERA 2 202Z