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Ordinanza — n. 6710/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it sought a factual re-evaluation outside the court's jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it attempted a factual re-evaluation rather than a legal review. The appellant argued that the lower court failed to qualify the facts as an aggravated offense, but the court found this argument sought a new assessment of facts. Consequently, the appeal was rejected as it violated the statutory limits of the Court of Cassazione's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The Court of Cassazione cannot conduct a factual re-evaluation of the case when the lower court has already determined the absence of an aggravated offense, as such review falls outside the scope of the Court's jurisdiction.

Parole chiave

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Court of Cassazione jurisdiction factual re-evaluation inadmissible aggravated offense qualification criminal appeal limits statutory procedural constraints imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REUT CONSTANTIN MARIAN nato il 21/06/1986 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 1), una rivalutazione meramente in fatto, estranea al sindacato di legittimità;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere est ikksore DEPOSITATA Il Pr‘s) ente Emilia Anna Gio,rd IN CANCELLERIA Giorgici Fidelbo 1/ 2