Ordinanza — n. 6709/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRKOVIC SRETEN nato a ROMA il 11/12/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRKOVIC SRETEN nato a ROMA il 11/12/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRKOVIC SRETEN nato a ROMA il 11/12/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il gennaio 2022 Il Consigliere tes ensore Il Pres ente ai) E- POSI TATA Emilia Anna iorno IN Giorq Fidelbo 2 4 ì022 IL