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Ordinanza — n. 6709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRKOVIC SRETEN nato a ROMA il 11/12/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRKOVIC SRETEN nato a ROMA il 11/12/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura;

Parole chiave

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procedura di revisione penale domanda di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio procedimento contenzioso censure procedurali sanzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRKOVIC SRETEN nato a ROMA il 11/12/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il gennaio 2022 Il Consigliere tes ensore Il Pres ente ai) E- POSI TATA Emilia Anna iorno IN Giorq Fidelbo 2 4 ì022 IL