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Ordinanza — n. 6708/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6708/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MOUHAMET nato il 25/11/1994 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso non si confronta affatto con la congrua motivazione resa per giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale, avendo riguardo alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato (pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6708/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali riesame dell'entità pena gravità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità sanzione sproporzionata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MOUHAMET nato il 25/11/1994 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso non si confronta affatto con la congrua motivazione resa per giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale, avendo riguardo alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato (pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere j tensore Il Pre idente Anna Criscu lo GiorQo Fidelbo ) D EPOSITATA