Ordinanza — n. 6707/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINERVINO DANIELE nato a COSENZA il 16/11/1980 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico, in quanto si limita a richiedere una pronuncia assolutoria senza argomentare né articolare censure specifiche; rilevato, infatti, che il motivo è diretto a contestare la decisione di condanna senza il minimo confronto con la congrua e completa motivazione resa in sentenza (v. pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINERVINO DANIELE nato a COSENZA il 16/11/1980 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico, in quanto si limita a richiedere una pronuncia assolutoria senza argomentare né articolare censure specifiche; rilevato, infatti, che il motivo è diretto a contestare la decisione di condanna senza il minimo confronto con la congrua e completa motivazione resa in sentenza (v. pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigli estensore Il Pr dente Anna i cuoio Giorgic Fidelbo !' DEPOSITATA IN CANCEL