Ordinanza — n. 6705/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIANCOFIORE NICOLA nato a TRANI il 27/04/1969 LAFORGIA NUNZIATINA nato in GERMANIA il 29/10/1973 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico e privo di specificità perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso è diretto a contestare la sussistenza del dolo senza alcun confronto con la congrua e completa motivazione resa in sentenza (v. pag. 3); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIANCOFIORE NICOLA nato a TRANI il 27/04/1969 LAFORGIA NUNZIATINA nato in GERMANIA il 29/10/1973 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico e privo di specificità perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso è diretto a contestare la sussistenza del dolo senza alcun confronto con la congrua e completa motivazione resa in sentenza (v. pag. 3); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere tensore Il PreLdente Anna Crisc olo Gior