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Ordinanza — n. 6704/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6704/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAQI EL MEDHI nato il 12/10/1983 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6704/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Parole chiave

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requisito della firma abbandono del procedimento per truffa falsità in certificati truffa in materia di credito atto privo di sottoscrizione mancanza di credibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAQI EL MEDHI nato il 12/10/1983 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Né rileva, a fronte dell'espressa dichiarazione di ricorso personale dell'imputato, che la sottoscrizione sia stata autenticata dal difensore di fiducia, dal momento che la vidimazione di autenticità della sottoscrizione assolve a funzione diversa da quella della redazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 DEPOSITATA Il Consiglier estensore IN CA NCEL LE, ", Il Prei1ente Emilia An rdano 2 ' B 2022 À Giorg