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Ordinanza — n. 6703/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6703/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato in GERMANIA il 11/10/1972 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il primo motivo, che contesta l'erronea applicazione della legge e la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché diretto a proporre una ricostruzione alternativa del fatto, senza confrontarsi con la motivazione resa per giustificare la sussistenza del dolo (pag. 4); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo alla pluralità di precedenti penali, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio richiesto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo alla pluralità di precedenti penali, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio richiesto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese di difesa attenuazione della pena difesa d'ufficio difesa penale indennizzo del difensore d'ufficio rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato in GERMANIA il 11/10/1972 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il primo motivo, che contesta l'erronea applicazione della legge e la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché diretto a proporre una ricostruzione alternativa del fatto, senza confrontarsi con la motivazione resa per giustificare la sussistenza del dolo (pag. 4); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo alla pluralità di precedenti penali, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio richiesto (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere ,stensore Il Pre idente Anna Crisc olo Giorgi Fidelbo DEPOSì• A , I