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Ordinanza — n. 6702/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6702/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6702/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK ALIOU nato il 04/04/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla determinazione della pena e applicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha giustificato il discostamento dalla pena minima e la sussistenza delle condizioni che legittimano, con riferimento a tutti i precedenti dell'imputato e non solo a quello più risalente, l'applicazione della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK ALIOU nato il 04/04/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla determinazione della pena e applicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha giustificato il discostamento dalla pena minima e la sussistenza delle condizioni che legittimano, con riferimento a tutti i precedenti dell'imputato e non solo a quello più risalente, l'applicazione della recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena pena minima impugnabilità della decisione di rinvio riesame della carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK ALIOU nato il 04/04/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla determinazione della pena e applicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha giustificato il discostamento dalla pena minima e la sussistenza delle condizioni che legittimano, con riferimento a tutti i precedenti dell'imputato e non solo a quello più risalente, l'applicazione della recidiva.

I motivi sono, dunque, volti a sollecitare alla Corte di Cassazione una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere stensore DEPOSITATA IN CANC Il Pré Emilia Anna,4