Ordinanza — n. 6699/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHID OSSAMA nato il 15/09/1997 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione relativa alle complessive modalità della condotta e al comportamento successivo dell'imputato, ostativo alla valutazione di tenuità del fatto (v. pag. 3 sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); considerato che anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati a fronte della motivazione resa per giustificare la ritenuta sussistenza della recidiva contestata e il giudizio di mera equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 6699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); considerato che anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati a fronte della motivazione resa per giustificare la ritenuta sussistenza della recidiva contestata e il giudizio di mera equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHID OSSAMA nato il 15/09/1997 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di un motivo disatteso in sentenza con congrua e completa motivazione relativa alle complessive modalità della condotta e al comportamento successivo dell'imputato, ostativo alla valutazione di tenuità del fatto (v. pag. 3 sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); considerato che anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati a fronte della motivazione resa per giustificare la ritenuta sussistenza della recidiva contestata e il giudizio di mera equivalenza espresso tra attenuanti generiche e recidiva (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigli e estensore Il Pre idente Anna C scuolo Gio gi Fidelbo CEPOSITATA IN CANCELLERI