Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6697/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6697/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6697/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINI PAOLO nato a SPOLETO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge sul punto della mancata riunione del procedimento in oggetto con altro pendente in una diversa fase processuale e che il diniego della riunione, giustificato anche dal ritardo che tale riunione avrebbe comportato in un procedimento che vedeva l'imputato sottoposto a custodia cautealre, corrisponde all'esercizio di legittimi poteri del giudice, congruamente motivati;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 6697/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che i restanti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) che si connota come dolo generico e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito riapertura della pratica controllo della procedura esame di cassazione verifica di costituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
Considerato inoltre che i restanti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione (art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINI PAOLO nato a SPOLETO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge sul punto della mancata riunione del procedimento in oggetto con altro pendente in una diversa fase processuale e che il diniego della riunione, giustificato anche dal ritardo che tale riunione avrebbe comportato in un procedimento che vedeva l'imputato sottoposto a custodia cautealre, corrisponde all'esercizio di legittimi poteri del giudice, congruamente motivati;

Considerato inoltre che i restanti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) che si connota come dolo generico e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente Emilia Anna irdano GiofÌp Fidelbo DEPOSITATA 11,1 CP:NCE1.1.E9!..