Ordinanza — n. 6697/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINI PAOLO nato a SPOLETO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge sul punto della mancata riunione del procedimento in oggetto con altro pendente in una diversa fase processuale e che il diniego della riunione, giustificato anche dal ritardo che tale riunione avrebbe comportato in un procedimento che vedeva l'imputato sottoposto a custodia cautealre, corrisponde all'esercizio di legittimi poteri del giudice, congruamente motivati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 6697/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che i restanti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) che si connota come dolo generico e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINI PAOLO nato a SPOLETO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge sul punto della mancata riunione del procedimento in oggetto con altro pendente in una diversa fase processuale e che il diniego della riunione, giustificato anche dal ritardo che tale riunione avrebbe comportato in un procedimento che vedeva l'imputato sottoposto a custodia cautealre, corrisponde all'esercizio di legittimi poteri del giudice, congruamente motivati;
Considerato inoltre che i restanti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) che si connota come dolo generico e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente Emilia Anna irdano GiofÌp Fidelbo DEPOSITATA 11,1 CP:NCE1.1.E9!..