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Ordinanza — n. 6696/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally signed the petition instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the petitioner rather than by a qualified defense attorney. The petitioner argued that the requirement for a professional signature violated their personal right of defense under the Constitution, but the court rejected this claim. The court ruled that the statutory mandate for professional representation in cassation proceedings is mandatory and that the legislative choice does not infringe upon constitutional rights.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen; Art. 27 comma 3 Cost.; The requirement for criminal appeals to be signed by a qualified defense attorney is mandatory and does not violate the personal right of defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney personal right of defense Corte di Cassazione procedural requirement diritto a un difensore legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen
27, comma 3, Cost., 49 CDFUE e 117, comma 1, Cost.; da qui la manifesta infondatezza della denunciata incostituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen.; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 27 comma 3 Cost.
Art. 49 CDFUE
Art. 117 comma 1 Cost.
L. n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
27, comma 3, Cost., 49 CDFUE e 117, comma 1, Cost.; da qui la manifesta infondatezza della denunciata incostituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen.; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a VENARIA REALE il 25/01/1986 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

La sentenza ora richiamata ha anche illustrato le ragioni per le quali tale opzione legislativa non contrasta con l'esercizio del diritto di difesa personale, previsto dagli artt. 27, comma 3, Cost., 49 CDFUE e 117, comma 1, Cost.; da qui la manifesta infondatezza della denunciata incostituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen.; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere efltnsore Il Pré ident