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Ordinanza — n. 6695/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6695/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AZIZI EL MEHDI nato il 30/07/1990 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, avendo i giudici fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), valutando tutti gli elementi del fatto (natura e quantità delle sostanze, elevato grado di purezza e numero di dosi ricavabili); rilevato che alla congrua e completa motivazione resa in sentenza (pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6695/2022 — snpen · Corte di Cassazione: il ricorso contrappone generiche note di dissenso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze infrazione qualificata LStup motivazione inadeguata delle censure costituzionali guida in stato di ebbrezza qualificata sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AZIZI EL MEHDI nato il 30/07/1990 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, avendo i giudici fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), valutando tutti gli elementi del fatto (natura e quantità delle sostanze, elevato grado di purezza e numero di dosi ricavabili); rilevato che alla congrua e completa motivazione resa in sentenza (pag.

5) il ricorso contrappone generiche note di dissenso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 genna o 2022 Il consiglier tensore Il Presidente Anna Crisc Giorgio Fidelbo DEPOSITATA IN CAIICELLEMA 24 0: 2