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Ordinanza — n. 6694/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6694/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATARCANGELI DANILO nato a ROMA il 13/06/1982 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche é generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha attribuito rilievo assorbente alle modalità di vendita della cocaina con cautele, osservate dagli operanti e confermate dall'acquirente, ritenute indicative della non episodicità del fatto (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6694/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATARCANGELI DANILO nato a ROMA il 13/06/1982 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche é generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha attribuito rilievo assorbente alle modalità di vendita della cocaina con cautele, osservate dagli operanti e confermate dall'acquirente, ritenute indicative della non episodicità del fatto (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti confisca dei proventi di reato attenuazione della pena consumo di canapa somministrazione coatta di farmaci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATARCANGELI DANILO nato a ROMA il 13/06/1982 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche é generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha attribuito rilievo assorbente alle modalità di vendita della cocaina con cautele, osservate dagli operanti e confermate dall'acquirente, ritenute indicative della non episodicità del fatto (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere ensore Il Pre idente Anna Crisc Giordi-q\ Fidelbo IL CA Ne L