Ordinanza — n. 6694/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATARCANGELI DANILO nato a ROMA il 13/06/1982 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche é generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha attribuito rilievo assorbente alle modalità di vendita della cocaina con cautele, osservate dagli operanti e confermate dall'acquirente, ritenute indicative della non episodicità del fatto (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6694/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATARCANGELI DANILO nato a ROMA il 13/06/1982 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche é generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha attribuito rilievo assorbente alle modalità di vendita della cocaina con cautele, osservate dagli operanti e confermate dall'acquirente, ritenute indicative della non episodicità del fatto (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATARCANGELI DANILO nato a ROMA il 13/06/1982 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche é generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha attribuito rilievo assorbente alle modalità di vendita della cocaina con cautele, osservate dagli operanti e confermate dall'acquirente, ritenute indicative della non episodicità del fatto (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere ensore Il Pre idente Anna Crisc Giordi-q\ Fidelbo IL CA Ne L