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Ordinanza — n. 6691/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6691/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURCO EDUARDO EMILIO nato il 07/12/1989 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che giustifica il lieve scostannento dal minimo edittale in ragione del contesto in cui la resistenza fu posta in essere, della gravità del fatto e dell'intensità del dolo (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6691/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 A Il consigliere tensore Il Pres dente Anna Cris Giorg Fidelbo DEPOSITATA IN CANC''' , LEPM 24 RB2022 CANCEL. t. .

Parole chiave

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aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva motivi di cassazione concussione pena massima modifica della sentenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURCO EDUARDO EMILIO nato il 07/12/1989 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che giustifica il lieve scostannento dal minimo edittale in ragione del contesto in cui la resistenza fu posta in essere, della gravità del fatto e dell'intensità del dolo (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 A Il consigliere tensore Il Pres dente Anna Cris Giorg Fidelbo DEPOSITATA IN CANC''' , LEPM 24 RB2022 CANCEL. t. .