Ordinanza — n. 6689/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNEJI IDRISI SAID nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che dà conto della determinazione della pena base nel minimo edittale, della riduzione massima applicata per le attenuanti generiche e dell'aumento applicato a titolo di continuazione, ritenuto non eccessivo in ragione dell'entità del danno e della personalità negativa dell'imputato (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6689/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNEJI IDRISI SAID nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che dà conto della determinazione della pena base nel minimo edittale, della riduzione massima applicata per le attenuanti generiche e dell'aumento applicato a titolo di continuazione, ritenuto non eccessivo in ragione dell'entità del danno e della personalità negativa dell'imputato (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNEJI IDRISI SAID nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che dà conto della determinazione della pena base nel minimo edittale, della riduzione massima applicata per le attenuanti generiche e dell'aumento applicato a titolo di continuazione, ritenuto non eccessivo in ragione dell'entità del danno e della personalità negativa dell'imputato (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Pr ide