Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6689/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6689/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6689/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNEJI IDRISI SAID nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che dà conto della determinazione della pena base nel minimo edittale, della riduzione massima applicata per le attenuanti generiche e dell'aumento applicato a titolo di continuazione, ritenuto non eccessivo in ragione dell'entità del danno e della personalità negativa dell'imputato (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6689/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNEJI IDRISI SAID nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che dà conto della determinazione della pena base nel minimo edittale, della riduzione massima applicata per le attenuanti generiche e dell'aumento applicato a titolo di continuazione, ritenuto non eccessivo in ragione dell'entità del danno e della personalità negativa dell'imputato (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena pena pecuniaria sospesa attenuazione della pena modifica della sentenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNEJI IDRISI SAID nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che dà conto della determinazione della pena base nel minimo edittale, della riduzione massima applicata per le attenuanti generiche e dell'aumento applicato a titolo di continuazione, ritenuto non eccessivo in ragione dell'entità del danno e della personalità negativa dell'imputato (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Pr ide