Ordinanza — n. 6686/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE GENNARO nato a ACERRA il 11/03/1970 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al bilanciamento con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa e della ostatività ex lege; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE GENNARO nato a ACERRA il 11/03/1970 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al bilanciamento con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa e della ostatività ex lege; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE GENNARO nato a ACERRA il 11/03/1970 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al bilanciamento con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa e della ostatività ex lege; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere stensore Il Pr)clente Anna Cr. c olo Giorgi4idelbo _ S TA FA C:, E LL.ERIA 2 F 2021 c,kr,