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Ordinanza — n. 6685/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6685/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBELLITO RAFFAELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 03/11/1971 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 ove si attribuisce rilievo assorbente ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 4 ove si attribuisce rilievo assorbente ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione alleggerimento della pena impugnabilità della decisione di rinvio assenza di caso di rigore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBELLITO RAFFAELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 03/11/1971 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 ove si attribuisce rilievo assorbente ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere es ensore Il Pt3 idente Anna Criscu Giorgib Fidelbo ^DEPOSITATA !N CANCELLERIA