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Ordinanza — n. 6684/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6684/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6684/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALI FAI nato il 06/10/1991 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata disapplicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'applicazione (cfr. pag. 5), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato revisione della sentenza penale recupero dei costi riconsiderazione
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALI FAI nato il 06/10/1991 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata disapplicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'applicazione (cfr. pag. 5), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 DEPOSITATA Il Consiglier estensore IN CA ,FNLERIA Il prsikiente Emilia Anna no 24 2022 Gior Fidel