Ordinanza — n. 6683/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTI GIANNI nato a AOSTA il 26/12/1961 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già esaminato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2- 4); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione in ragione delle incongruenze ravvisate nella denuncia di furto (tempistica, necessità di custodia, sparizione veicolo) e nelle dichiarazioni del testimone sentito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2- 4); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione in ragione delle incongruenze ravvisate nella denuncia di furto (tempistica, necessità di custodia, sparizione veicolo) e nelle dichiarazioni del testimone sentito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTI GIANNI nato a AOSTA il 26/12/1961 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già esaminato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2- 4); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione in ragione delle incongruenze ravvisate nella denuncia di furto (tempistica, necessità di custodia, sparizione veicolo) e nelle dichiarazioni del testimone sentito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Pre idente Anna C ' uolo GiorIFidelbo ) E PO S ITATA IN CANC'''' IL CA