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Ordinanza — n. 6682/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6682/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _MELI MOUHAMED nato il 22/03/1989 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già esaminato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione per il rilievo attribuito al possesso di altra somma in contanti e di altri 24 involucri di eroina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già esaminato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione per il rilievo attribuito al possesso di altra somma in contanti e di altri 24 involucri di eroina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza precedenti penali rilevanti trattamento residenziale delle dipendenze traffico aggravato di cocaina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _MELI MOUHAMED nato il 22/03/1989 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già esaminato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2); considerato, infatti, che i giudici di appello hanno giustificato la decisione per il rilievo attribuito al possesso di altra somma in contanti e di altri 24 involucri di eroina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere stensore Il Presidente Anna Cri c olo Giorgio; Fi