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Ordinanza — n. 6681/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; prior sentencing factors justified minor deviation from statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had justified a slight increase in the sentence by citing the appellant's specific prior record and the non-occasional nature of the offense, which precluded a short custodial sentence. The appellate court found the cassation arguments merely repetitive of previously rejected criticisms and lacked the necessary specificity to warrant re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 63 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of previously examined and rejected arguments, lacking the specific novelty required to justify a new review of the sentencing deviation.

Parole chiave

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lack of specificity repetitive arguments sentencing deviation prior record inadmissible appeal statutory minimum court costs adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 63 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIASENTINI DAVIDE nato a ALESSANDRIA il 12/12/1976 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISC:UOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 3); rilevato, infatti, che i giudici hanno giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale per il rilievo attribuito ai precedenti specifici dell'imputato e alla non occasionalità del fatto, ritenuti ostativi alla richiesta sostituzione della pena detentiva breve per l'impossibilità di formulare una prognosi positiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Pr dente Anna Cris Giorgi =idelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24