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Ordinanza — n. 6679/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6679/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAGNA GIANFRANCO nato a FOGGIA il 26/03/1959 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata disapplicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'applicazione (cfr. pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'entità pena procedure di ricorso recupero dei costi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAGNA GIANFRANCO nato a FOGGIA il 26/03/1959 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata disapplicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'applicazione (cfr. pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del—r4sagfepte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consiglierk\estensore Il Prè ente Ir DEPOSITATA Emilia Ann kòidano IN CANCr! Giorgi4 Fidelb