Ordinanza — n. 6679/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAGNA GIANFRANCO nato a FOGGIA il 26/03/1959 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata disapplicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'applicazione (cfr. pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAGNA GIANFRANCO nato a FOGGIA il 26/03/1959 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata disapplicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che ne legittimano l'applicazione (cfr. pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità;
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del—r4sagfepte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consiglierk\estensore Il Prè ente Ir DEPOSITATA Emilia Ann kòidano IN CANCr! Giorgi4 Fidelb