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Ordinanza — n. 6677/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBNER NOSSING RENATE nato a BOLZANO il 10/09/1954 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE API:DELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di calunnia, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in punto di fatto (propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio); rilevato peraltro, che detti motivi sono anche generici, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.4 e 5 sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di calunnia, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in punto di fatto (propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio); rilevato peraltro, che detti motivi sono anche generici, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.4 e 5 sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione civile colpa del patrocinatore spese di ripristino reati contro l'integrità sessuale altri capi d'accusa spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBNER NOSSING RENATE nato a BOLZANO il 10/09/1954 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE API:DELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di calunnia, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in punto di fatto (propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio); rilevato peraltro, che detti motivi sono anche generici, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.4 e 5 sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consiglier estensore Il Presi ente Anna C uolo Giorgio idelbo DEPOSI